Le immagini o i video che consentono di identificare, anche indirettamente, un paziente possono costituire dati personali relativi alla salute. La semplice assenza del nome non garantisce, da sola, un’anonimizzazione effettiva.
Secondo gli orientamenti del Garante, per finalità didattiche e scientifiche devono essere privilegiate immagini correttamente anonimizzate. Quando l’anonimizzazione non è possibile, occorrono una base giuridica adeguata, un consenso specifico, libero e informato nei casi previsti e misure di pseudonimizzazione.